Statuti
Stabiliti nella prima riunione di comitato del 30 luglio 2020 a Locarno.
Articolo 1- DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi degli articoli 60 e seg. CCS, un’Associazione con denominazione:
«Associazione Love & Care»
«Love & Care Organisation»
«Association Love & Care»
Articolo 2- SEDE
L’associazione ha sede in Ar San Giorg 8, 6945 Origlio
c/o Annick Reiner
ARTICOLO 3- SCOPO
L’Associazione si propone di promuovere azioni di sostegno, formazione e sviluppo per le pari opportunità di genere, di educazione, espressione artistica, rispetto e sicurezza sociale e dell’ambiente, di turismo consapevole, in particolare in aree urbane nell’Africa equatoriale e sub-equatoriale. Essa è però aperta a promuovere/sostenere azioni, con i medesimi scopi di cui sopra, in collaborazione con altre Ong., enti pubblici o privati, cooperative, scuole, chiese, ecc. anche in altri paesi/stati/continenti.
ARTICOLO 4- AMMISSIONE
Diventa socio chiunque condivide gli scopi dell’associazione, aderisce allo spirito di rispetto con cui è nata l’associazione e paga annualmente la tassa sociale.
ARTICOLO 5- SOSTENITORI
Sono ritenuti sostenitori tutti coloro che sostengono finanziariamente e con interventi mirati gli scopi dell’associazione.
ARTICOLO 6- PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
- Dimissione
È consentito al socio di dimettersi in ogni momento mediante comunicazione scritta al Comitato. - Radiazione
L’assemblea dei soci può procedere alla radiazione del socio che non rispetta i principi dell’associazione, come dichiarato nell’art. 4, moroso o inadempiente che, nonostante la sollecitazione o la diffida, non ottemperi ai suoi doveri finanziari verso l’Associazione.
ARTICOLO 7- ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
a. l’assemblea dei soci;
b. il comitato;
c. i revisori.
ARTICOLO 8- ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea ordinaria dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. L’assemblea ordinaria viene convocata dal comitato, una volta all’anno.
L’assemblea straordinaria viene convocata qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario od opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci; in questo caso la domanda deve essere presentata per iscritto al comitato direttivo indicando le trattande; tale assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro un mese dalla presentazione della domanda.
ARTICOLO 9- COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
a) l’elezione del presidente, dei membri del comitato, dei revisori;
b) l’approvazione dei rapporti di gestione, dei conti annuali, del rapporto dei revisori;
c) la modifica degli statuti;
d) di pronunciarsi sulla qualità di socio;
e) la deliberazione sulle trattande all’ordine del giorno;
f) lo scioglimento dell’Associazione nonché le decisioni sulla destinazione del patrimonio;
g) gli oggetti che per legge o statuto non sono attributi ad altri organi.
ARTICOLO 10-CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
I soci vengono convocati in assemblea, di preferenza via posta elettronica o per iscritto su richiesta, dal comitato con preavviso di almeno tre settimane, con comunicazione delle trattande all’ordine del giorno. Ogni membro può proporre ulteriori trattande sino a due settimane dalla data fissata dal comitato per la convocazione dell’assemblea.
ARTICOLO 11- DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è diretta da un presidente del giorno. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali i soci che abbiano al minimo 16 anni e che siano in regola con la tassa sociale. Ad ogni socio compete un voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente del giorno. Le elezioni hanno luogo a maggioranza assoluta il primo scrutinio, a maggioranza relativa il secondo. Le elezioni e le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
ARTICOLO 12-MODIFICHE DEGLI STATUTI E MOZIONI SPECIALI
Le proposte di modifica degli statuti, nonché la presentazione di mozioni speciali vanno inoltrate per iscritto al comitato. Per essere adottate, le stesse devono raccogliere i suffragi di due terzi dei soci presenti.
ARTICOLO 13- IL COMITATO
Il comitato si compone da 3 a 5 membri, compreso il presidente, e resta in carica per il periodo di tre anni. I suoi componenti sono sempre rieleggibili.
Il comitato ripartisce tra i suoi membri le seguenti cariche:
• un vicepresidente;
• un responsabile delle finanze;
• un responsabile del settore amministrativo.
Il comitato viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del presidente.
ARTICOLO 14- LE COMPETENZE DEL COMITATO
a. rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stabilire le modalità di firma. La società è validamente vincolata con firma collettiva a due: del presidente e di un membro di comitato, oppure di due membri di comitato se il presidente è impossibilitato;
b. decidere su tutti gli oggetti non demandati ad altri organi;
c. assumere il personale tecnico ed amministrativo;
d. conferire incarico (a tempo determinato o meno) a membri o a terzi per il disbrigo di determinati oggetti specifici;
e. fissare la tassa sociale annuale;
f. ammettere od escludere soci in via interinale;
g. Redigere il rapporto annuale dell’attività con il rapporto finanziario
ARTICOLO 15- REVISORI
I revisori dei conti sono due e sono rieleggibili. Essi devono presentare all’assemblea dei soci il rapporto scritto sulla gestione e sullo stato del patrimonio sociale.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ E PATRIMONIO SOCIALE
L’associazione risponde dei suoi impegni finanziari unicamente con il suo patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei membri di comitato; essi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’associazione.
ARTICOLO 17 – TASSA SOCIALE
I soci sono sottoposti al pagamento di una tassa sociale annua. La stessa viene fissata dal comitato alla fine di ogni anno per l’anno successivo.
ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO
L’associazione viene sciolta quando vi siano le condizioni deliberate dal Comitato e quando i quattro quinti dei soci, ad un’assemblea espressamente convocata, ne danno il consenso. In caso di scioglimento l’assemblea deciderà, a maggioranza, circa la destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere destinato ad associazione o ente che ha sede in Svizzera, in Africa o in un altro Paese/continenete con scopi analoghi in accordo con le autorità cantonali di vigilanza o del paese interessato. È esclusa qualsiasi ripartizione fra i soci.
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni degli art. 60 e seg. del Codice Civile Svizzero.
Questi statuti sono stati approvati all’unanimità dall’assemblea costitutiva
tenutasi a Locarno in data 30 luglio 2020 (duemilaventi).
Presenti:
Tom Amengasi
Marcus Hoffmann
Annick Reiner
Catia Rossoni
